Viaggiare con gli animali

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saro61
CAT_IMG Posted on 8/7/2012, 11:21     +1   -1




Viaggiare con gli animali

Vademecum

Quando si programma un viaggio e si prevede di partire con il proprio animale di affezione, è bene organizzarsi per tempo, almeno 2 mesi prima, in modo tale da poter adempiere agli obblighi previsti dalla regolamentazione sanitaria e procedere alle eventuali vaccinazioni.
È quindi necessario conoscere gli obblighi sanitari richiesti nella Nazione, o anche nella regione italiana, dove si intende recarsi e i regolamenti delle varie compagnie aeree, marittime e ferroviarie che si pensa di utilizzare.
Per chi vuole viaggiare con il proprio cane o gatto nel Regno Unito, ci sono, ad esempio, regole ben precise che non si possono ignorare.
Per chi, invece, vuole visitare l’Italia e desidera portare con sé un animale, deve sapere che l’ingresso sul territorio nazionale di cani, di gatti e di altre specie considerate d’affezione, o da compagnia, è regolamentato da specifiche norme a tutela della salute pubblica e animale.


In sintesi quando ci si sposta in una diversa regione o nazione è necessario:

•tenere presente i regolamenti delle varie compagnie aeree, marittime e ferroviarie

•rivolgersi al Consolato delle Nazioni dove si ha intenzione di andare per avere informazioni sugli obblighi sanitari richiesti

•osservare le nuove disposizioni definite dall'Unione Europea dal 1 ottobre 2004.

Nel caso di cani per l’accompagnamento dei non vedenti sono previste delle facilitazioni.
In ogni caso, sebbene si tratti di animali accettati ovunque, è preferibile segnalarne la presenza al momento della prenotazione del viaggio.

Nelle pagine di questa area è possibile avere informazioni sui documenti e certificati del proprio animale che è necessario portare con sè; sulla regolamentazione sanitaria e sulle vaccinazioni richieste nel luogo di destinazione; su come comportarsi in relazione al mezzo di trasporto da utilizzare, sulle norme specifiche che regolamentano l'ingresso di cani e gatti nel Regno Unito e in Italia.

Trasporto
Le regole e le condizioni di trasporto variano a seconda dei diversi mezzi utilizzati.


Aereo

Quasi tutte le compagnie aeree consentono il trasporto di animali.
Quando si prenota un viaggio in aereo con il proprio cane o gatto, è opportuno controllare se il volo prevede scali in Paesi di transito con cambi di compagnia aerea o di velivolo, sia perché i trasferimenti da un aeromobile ad un altro possono comportare rischi per gli animali stessi (rottura delle gabbiette e smarrimento dell’animale), ma soprattutto perché l’animale può essere bloccato nel Paese di transito per eventuali controlli sanitari o addirittura per il fermo della quarantena. Pertanto, bisogna informarsi preventivamente sugli obblighi sanitari anche del paese di transito non solo di quelli relativi al paese di arrivo.

Servizi di trasporto

I cani guida per non vedenti possono viaggiare con il proprietario purché muniti di museruola e guinzaglio.

Per quanto riguarda l’accesso a bordo dell’aeromobile di cani e gatti a seguito di un passeggero, non esiste una regolamentazione unica per tutte le compagnie aeree. Ogni compagnia di navigazione può infatti stabilire la tipologia della gabbietta utilizzata per il trasporto dell’animale, il numero degli eventuali animali accettati in cabina o la possibilità di farli uscire o meno dalla gabbietta, ecc.
Generalmente, per ogni volo, è ammesso in cabina un certo numero di animali: cani di piccola taglia (inferiori a kg. 10 di peso) e gatti (alcune compagnie accettano il classico trasportino altre ne richiedono di particolari).

I cani di media o grande taglia, invece, viaggiano nella stiva pressurizzata in apposite gabbie rinforzate. Alcune compagnie garantiscono l’assistenza di personale specializzato, centri di assistenza e di ristoro per gli animali duranti gli scali.
Canarini e altri piccoli animali viaggiano in cabina in gabbia.


Treno

I cani guida per ciechi sono ammessi gratuitamente in qualunque treno e classe. Per i treni che vanno all’estero, un recente certificato di vaccinazione antirabbica è indispensabile per entrare in alcuni paesi dell’Unione Europea.

Servizi di trasporto

Restrizioni e diverse modalità di trasporto sono previste a seconda del tipo di treno che si prende: Eurostar, Intercity, regionali e interregionali o Wagon Lit. È meglio informarsi presso Trenitalia prima di partire.
Cani, gatti, volatili, pesci ed altri piccoli animali possono viaggiare in treno purché chiusi in apposite gabbiette salvo particolari divieti.

I cani di piccole dimensioni e gatti possono viaggiare con il proprietario ma solo in seconda classe.
I cani di grossa taglia possono viaggiare liberi solo se lo scompartimento è stato interamente prenotato (il proprietario deve però sostenere le spese di disinfestazione del locale). Possono viaggiare in scompartimenti con altre persone se non recano disturbo e se sono muniti di guinzaglio e museruola.


Navi e traghetti

Per quanto riguarda brevi traversate su navi e traghetti, su alcune compagnie di navigazione, ad es. Tirrenia, viene richiesto il certificato di buona salute del veterinario per i cani e, nel caso di trasferimenti in Sardegna, è richiesta la vaccinazione antirabbica.

Servizi di trasporto

Sui traghetti i cani sono ammessi con guinzaglio e museruola, i gatti nell’apposito trasportino:

I cani di piccola taglia possono viaggiare in cabina con il padrone previo consenso delle altre persone a bordo.
I cani di taglia grande o media possono alloggiare negli appositi canili di bordo, ma generalmente, è permesso tenerli sul ponte con il padrone se muniti di guinzaglio e museruola.

Vaccinazioni
In alcuni Paesi ci sono leggi molto severe che prevedono, ad esempio, che il cane venga messo in quarantena in una struttura sanitaria e quindi separato dal proprio padrone anche per lunghi periodi. Occorre, quindi, informarsi direttamente al servizio sanitario o al consolato prima di partire.

Se ci si reca all’estero, è opportuno prendere informazioni sulle norme sanitarie richieste (vaccinazioni, certificati ed eventuale quarantena) relative al Paese che si vuole visitare. Tali obblighi variano da stato a stato. Per l’espatrio è obbligatorio, sottoporre l’animale alla vaccinazione antirabbica almeno un mese prima della partenza.

È consigliabile, comunque, portare sempre con sé il Libretto sanitario rilasciato dal proprio veterinario di fiducia sul quale sono registrate tutte le vaccinazioni effettuate dal cane o gatto.

Indipendentemente dalla meta (Italia o estero), laddove le vaccinazioni non siano esplicitamente obbligatorie, è comunque importante proteggere il cane o il gatto dalla potenziale aggressione di agenti patogeni nuovi presenti in zone geografiche diverse. Si può procedere ad una vaccinazione, alla somministrazione di farmaci che impediscono l’attecchimento dell’infezione e all’osservazione di rigorose norme igieniche.

In Sardegna è molto diffuso l’echinococco, un particolare tipo di tenia. Si può proteggere il cane somministrando soltanto carni cotte e, al ritorno dal soggiorno, è meglio effettuare una visita di controllo e l’esame delle feci.
N.B. I cani e gatti che si muovono nell’ambito del territorio nazionale non necessitano di vaccinazione antirabbica , tuttavia le compagnie navali o aeree potrebbero farne richiesta.

In tutto il bacino del Mediterraneo (per l’Italia – zone come Sardegna, Argentario, Isola d’Elba, Sicilia e altre regioni del sud) il pericolo è rappresentato dal pappatacio, un insetto che può trasmettere la leishmaniosi. In tali zone, è preferibile non far dormire il cane all’aperto durante la notte e distribuire antiparassitari sul pelo.

Nel nord Italia o comunque in territori umidi e pianeggianti come la Pianura Padana, bisogna proteggere il cane dalla filariosi cardiopolmonare, una malattia diffusa e pericolosa che si può prevenire somministrando al cane specifiche compresse. È sempre consigliabile, comunque, la vaccinazione antirabbica.

Mal d'auto
Un possesso responsabile dell’animale non prescinde mai dall’attenta valutazione del suo benessere anche in occasione del trasporto in macchina.

Il mal d’auto o cinetosi è un problema comune più di quanto si possa pensare; può colpire cani di tutte le età, anche se i cuccioli e i giovani sono più predisposti (un cane su sei: più del 17%).
I segni tipici della cinetosi sono agitazione, affanno, salivazione eccessiva, eruttazione ed infine vomito. Il disagio può manifestarsi ancor prima di entrare in macchina a causa del ricordo di esperienze precedenti (anticipazione).

La cinetosi si manifesta quando il cervello riceve stimoli discordanti dagli organi di equilibrio.
Questa condizione toglie piacere al viaggio e può trasformarlo in una esperienza stressante anche per il proprietario.

Esistono nuovi farmaci da poter somministrare prima del viaggio efficaci, sicuri e privi di effetti indesiderati come apatia e sonnolenza.
Il mal d’auto può essere risolto mettendo in atto alcuni accorgimenti per ridurre i disagi del tuo cane e chiedendo informazioni più dettagliate al tuo veterinario.


Consigli per il viaggio

•Aprire parzialmente il finestrino durante il viaggio per permettere l’ingresso dell’aria fresca

•Cercare di guidare il più dolcemente possibile evitando accelerazioni e frenate non necessarie

•Assicurarsi che la temperatura all’interno dell’auto non sia né troppo calda né troppo fredda

•Durante i viaggi lunghi, fare soste regolari per fare scendere il cane dalla macchina e permettergli di bere

•Abituare il cane ai viaggi in auto iniziando con brevi tragitti e aumentando gradualmente la durata del viaggio

•L’associazione del viaggio a un attività piacevole, ad esempio una passeggiata una volta giunti a destinazione, può aiutare a ridurre l’ansia e la paura

•Portare in auto un suo gioco o la sua coperta per rendergli l’ambiente più famigliare

•Gratificare con carezze e parole affettuose quando durante il viaggio rimane tranquillo

•Ignorare ed evitare di rassicurarlo quando invece si agita, abbaia o piagnucola altrimenti si rischia di aumentare il suo disagio.



In treno
Dal 1° dicembre 2008 è possibile viaggiare in treno con il proprio cane.

Ecco i punti principali della nuova disciplina per il trasporto degli animali sui treni:


•I cani di piccola taglia, i gatti e gli altri piccoli animali da compagnia sono ammessi gratuitamente su tutti i treni nell’apposito trasportino (dimensioni massime cm 70x30x50 per tutte le categorie di treno). Sono esclusi i treni ES effettuati con materiale ETR 450.


•I cani di qualunque taglia, muniti di museruola e guinzaglio sono ammessi su treni IC Plus, IC ed Espressi, a pagamento, nell’ultimo compartimento (ovvero negli ultimi 6 posti delle carrozze a salone) dell’ultima carrozza di 2° classe. Il posto di fronte al viaggiatore con il cane non è prenotabile da altro cliente. L’eventuale presenza di contemporanea di cani "incompatibili" sarà, volta per volta, gestita dal personale di bordo, appositamente istruito.


•I cani di qualunque taglia, muniti di museruola e guinzaglio, sui treni Regionali sono ammessi, a pagamento, sulla piattaforma o vestibolo dell’ultima carrozza con la sola esclusione delle ore di punta del mattino (dalle 7 e alle 9) dei giorni feriali dal lunedì al venerdì, salva diversa indicazione da parte della Regione competente.


•I cani di qualunque taglia (a pagamento) e gli altri piccoli animali da compagnia (negli appositi contenitori e gratuitamente), sono ammessi nelle carrozze letto, nelle carrozze cuccette ordinarie e comfort e nelle vetture Excelsior ed Excelsior E4 solo nel caso di disponibilità dell’intero compartimento.


•Il trasporto dei cani guida per ciechi è ammesso gratuitamente su tutti i treni, senza vincoli.


•Per tutti i cani ammessi al trasporto, l’accompagnatore deve essere in grado di presentare, in ogni momento, il certificato di iscrizione all’anagrafe canina per l’animale trasportato, secondo la normativa in vigore.


•I cani reattivi (appartenenti a razze ritenute pericolose), secondo specifico elenco del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, non sono ammessi.


Il trasporto del cane è ammesso solo se il posto è stato riservato al momento dell’acquisto del biglietto dell’accompagnatore.
Per il trasporto del cane è dovuto il prezzo previsto per il treno e la classe utilizzati ridotto del 50% (per il servizio cuccetta o VL o Excelsior il prezzo per treno espresso di 2° classe ridotto del 50%).

Consulta il Regolamento sul sito di Trenitalia

In Italia
Si forniscono esclusivamente indicazioni sugli animali da compagnia, introdotti in Italia a seguito di viaggiatori, e si tralasciano, invece, quelle sugli animali destinati al commercio.

Le informazioni riguardano soltanto gli aspetti sanitari di competenza del Ministero della Salute (Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la nutrizione e Sicurezza degli Alimenti).
Le indicazioni sono fornite in merito a cani, gatti e altri animali da compagnia che arrivano in Italia a seguito dei loro proprietari. Sono presenti anche brevi notizie sull'introduzione di Psittacidi (pappagalli).


CANI, GATTI E FURETTI

Dal 1 ottobre 2004 è entrata in vigore la nuova normativa sanitaria dell’Unione europea che disciplina la movimentazione tra i Paesi membri dell’Unione europea di cani, gatti e furetti nonché l’introduzione e la reintroduzione di tali animali, provenienti dai Paesi terzi, nel territorio comunitario.
La nuova normativa riguarda la movimentazione, senza alcun fine commerciale, degli animali accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assume la responsabilità per conto del proprietario durante il movimento.

L’introduzione degli animali da compagnia (cani, gatti e furetti) in Italia, al seguito dei rispettivi proprietari o responsabili, è possibile a condizioni diverse a seconda che gli animali provengano da Paesi membri dell'Unione europea o da Paesi terzi.




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Introduzione da Paesi UE

Gli animali introdotti al seguito dei proprietari o responsabili devono essere muniti del passaporto comunitario stabilito dalla Decisione della Commissione 2003\803\CE (pdf, 1 MB) del 26 novembre 2003 e identificati tramite un microchip o tatuaggio chiaramente leggibile.
Il passaporto, rilasciato da un veterinario abilitato dall’autorità competente del Paese di provenienza, deve attestare l’esecuzione della vaccinazione antirabbica e, se del caso, di una nuova vaccinazione nei confronti della rabbia in corso di validità. Per il rilascio del passaporto si consiglia di rivolgersi ai Servizi veterinari del Paese comunitario di provenienza.
Per l’introduzione in Italia degli animali da compagnia non è richiesto il trattamento preventivo nei confronti delle zecche e dell’echinococco.

Le condizioni poste per l’introduzione in Italia dagli Stati membri possono applicarsi anche per i movimenti da Andorra, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino e Stato della Città del Vaticano, qualora sia constatato dalla Commissione europea che tali Paesi applicano norme equivalenti a quelle dell’Unione europea; a tale riguardo si consiglia di consultare sul sito dell'Unione europea l'area dedicata alla movimentazione di cani, gatti e furetti .



Introduzione da Paesi terzi

Le norme cui attenersi per l'introduzione in Italia di animali provenienti da Paesi terzi variano a seconda che il paese sia inserito o meno nell'elenco redatto dalla Commissione europea e pubblicato in allegato al Regolamento 998\2003\CE. L'elenco, che viene costantemente aggiornato, è consultabile sul sito dell'Unione europea .


1.Gli animali introdotti al seguito dei proprietari o responsabili da un Paese terzo incluso nell’elenco di cui all’Allegato II del Regolamento 998\2003\CE del 26 maggio 2003 devono essere muniti del certificato sanitario di cui alla Decisione della Commissione 2004\824\CE (pdf, 222 KB) del 1 Dicembre 2004, rilasciato da un veterinario ufficiale o autorizzato dall’Autorità competente del Paese terzo e identificati tramite un tatuaggio chiaramente leggibile o un microchip.
Nel certificato sanitario deve essere attestata l’esecuzione della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità.


2.Gli animali da compagnia introdotti, al seguito del proprietario o responsabile, da un Paese terzo non incluso nell’elenco di cui all’Allegato II del Regolamento 998\2003 devono essere muniti di certificato sanitario che, oltre all'esecuzione della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità, attesti anche l’avvenuta esecuzione, con esiti favorevoli (titolo pari o superiore a 0,50 UI\ml ), presso un Laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea, della prova (esame del sangue) di titolazione degli anticorpi neutralizzanti nei confronti del virus della rabbia; il campione di sangue per l’effettuazione della prova di laboratorio deve essere prelevato dall’animale, da parte di un veterinario, oltre tre mesi prima della data di introduzione in Italia.


E' vietato introdurre in Italia, sia dai paesi membri dell’Unione Europea che dai Paesi Terzi, cani e gatti di età inferiore ai tre mesi e non vaccinati nei confronti del virus della rabbia.
Non è necessaria, per l’introduzione in Italia dai Paesi terzi, l’esecuzione dei trattamenti preventivi degli animali da compagnia nei confronti delle zecche e dell’echinococco.



Reintroduzione da Paesi terzi

Per la reintroduzione in Italia degli animali da compagnia dopo un'introduzione in un Paese terzo può essere utilizzato anche il passaporto comunitario di cui alla Decisione 2003\803\CEE nel quale deve essere attestata l’osservanza delle disposizioni, già citate, richieste per l'introduzione da Paesi terzi. In questo caso, in relazione all’esecuzione, se richiesta, della titolazione degli anticorpi nei confronti del virus della rabbia, non occorre che sia rispettato, per il prelievo del campione di sangue, il termine minimo di tre mesi,come indicato per l'introduzione da paesi terzi; ciò però a condizione che il passaporto comunitario attesti che l’esecuzione, con esiti favorevoli (titolo pari o superiore a 0,50 UI\ml), della titolazione degli anticorpi sia avvenuta, presso un Laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea, prima della partenza dell’animale dall’Italia.




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Laboratori italiani riconosciuti dalla Commissione


1.Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Via Romea 14\A - 35020 Legnano (PD)

2.Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise
Via Campo Boario - 64100 Teramo

3.Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana
Via Appia Nuova 1411 - 00178 Roma Capannelle.


I laboratori riconosciuti dalla Commissione, sia italiani che degli altri Stati membri, sono inclusi nell’elenco di cui alla decisione della Commissione 2004\448\CE del 29 aprile 2004. L'elenco aggiornato dei laboratori riconosciuti nell’UE e nei Paesi Terzi è consultabile sul sito dell'Unione europea .




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ALTRI ANIMALI D'AFFEZIONE

Altri animali d'affezione, al seguito di proprietari, sono, ai sensi del Regolamento (CE) 998/2003 (pdf, 47 KB) allegato I parte c:
•invertebrati (escluse le api e i crostacei), pesci tropicali decorativi, anfibi, rettili

•uccelli: tutte le specie (esclusi i volatili previsti dalle direttive 90/539/CEE e 92/65/CEE)

•mammiferi: roditori e conigli domestici.

Tali animali sopra elencati possono essere introdotti sul territorio Italiano purché:

•trasportati al seguito del proprietario;

•in numero non superiore a 5;

•trasportati in contenitori idonei ad assicurare il benessere degli animali durante gli spostamenti e una sufficiente sicurezza

•accompagnati da un certificato firmato da un Veterinario ufficiale, o autorizzato dall’autorità competente nel quale risulti che l’animale è stato visitato nelle 48 ore precedenti la partenza, non ha mostrato segni clinici di malattie proprie della specie ed è atto a sopportare il viaggio fino alla destinazione finale. Il certificato deve includere: descrizione dell’animale, proprietario dell’animale e indirizzo di origine e destinazione dell’animale.


Attualmente, tuttavia per i volatili (escluso il pollame di cui è vietata l’introduzione al seguito dei proprietari), si fa riferimento alla Decisione della Commissione 2007/25/CE (pdf, 119 KB) del 22 Dicembre 2006 e alla Ordinanza Ministeriale del 10 Novembre 2005 “influenza aviaria ad alta patogenicità: misure restrittive di polizia veterinaria per le importazioni”.

L’Italia autorizza i movimenti dai Paesi terzi di uccelli da compagnia vivi solo se in partite inferiori a 5 e se sono accompagnati dal certificato sanitario secondo il modello dell’allegato II della decisione 2007/25/CE innanzi riportata a cui va allegata una dichiarazione del proprietario, o del rappresentante del proprietario conforme all’allegato III della decisione 2007/25/CE.




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PSITTACIDI

Gli psittacidi, in provenienza dai paesi terzi, per i quali valgono le norme indicate per i volatili, devono, inoltre, essere scortati da un certificato sanitario, rilasciato dal Servizio veterinario ufficiale del Paese di origine, attestante che gli animali provengono da una località nella quale, per un raggio di Km 20, non si sono verificati casi di psittacosi negli ultimi 12 mesi. (O.M. 30 aprile 1959 modificata dall’O.M. 23 giugno 1972).
Verso Paesi UE
Dal 1 ottobre 2004 è in vigore la nuova normativa sanitaria dell’Unione Europea che disciplina la movimentazione tra i Paesi membri dell’Unione europea di cani, gatti e furetti, nonché l’introduzione e la reintroduzione di tali animali, provenienti dai Paesi terzi, nel territorio comunitario.

La nuova normativa comunitaria riguarda la movimentazione, senza alcun fine commerciale, degli animali accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assume la responsabilità per conto del proprietario durante il movimento.

La movimentazione degli animali da compagnia al seguito dei viaggiatori, dall’Italia verso gli altri Paesi dell’Unione europea, è possibile conformemente alle seguenti condizioni:


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Stati membri dell'Unione europea

Gli animali da compagnia che viaggiano al seguito dei proprietari o responsabili verso uno Stato membro dell’Unione europea, diverso dalla Gran Bretagna, Irlanda, Svezia e Malta, devono essere muniti del passaporto comunitario individuato dalla decisione 2003\803\CE della Commissione del 26 novembre 2003 e identificati tramite un tatuaggio chiaramente leggibile o un microchip in relazione a quanto previsto al riguardo dalla normativa nazionale del Paese membro di destinazione.

Il passaporto, rilasciato dal Servizio veterinario ufficiale, deve attestare l’esecuzione della vaccinazione antirabbica e, se del caso, di una nuova vaccinazione antirabbica in corso di validità.
Inoltre, per la movimentazione verso la Finlandia degli animali da compagnia è necessario il trattamento preventivo per l’echinococco, che deve essere effettuato massimo 30 giorni prima dell’arrivo in Finlandia degli animali.

In relazione a questo particolare aspetto ulteriori informazioni possono essere acquisite dal sito del Ministero dell’Agricoltura e Foreste della Finlandia .

Si consiglia, inoltre, a chi intendesse viaggiare con il proprio animale da compagnia di età inferiore ai 3 mesi e non vaccinato nei confronti della rabbia, di rivolgersi preventivamente all’Ufficio Consolare del Paese membro verso il quale si desidera portare l’animale, al fine di assicurarsi se il Paese di destinazione consenta l’introduzione nel proprio territorio di cani, gatti e furetti di età inferiore ai 3 mesi e non vaccinati nei confronti della rabbia; qualora ciò sia consentito l’animale deve essere munito comunque di un passaporto e deve aver soggiornato dalla nascita nel luogo in cui è nato, senza entrare in contatto con animali selvatici che possano essere stati esposti all’infezione del virus della rabbia, oppure deve essere accompagnato dalla madre da cui è ancora dipendente.



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Gran Bretagna, Irlanda, Svezia e Malta

I cani e i gatti movimentati al seguito dei viaggiatori verso la Gran Bretagna, l’Irlanda, la Svezia e Malta, devono essere muniti del passaporto comunitario individuato dalla decisione 2003\803\CEE del 26 novembre 2003 e identificati esclusivamente tramite un microchip.
Nel passaporto dell’animale deve essere attestata , da parte del veterinario ufficiale o autorizzato dall’Autorità competente, l’esecuzione:


•della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità;
•l’esecuzione presso un Laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea della titolazione (esame del sangue), con esiti favorevoli ( titolo pari o superiore a 0,5 UI|ml ), degli anticorpi neutralizzanti nei confronti del virus della rabbia; si precisa che il campione di sangue per l’esecuzione della titolazione deve essere prelevato dall’animale, da parte di un veterinario, dopo circa 30 giorni la vaccinazione e almeno 6 mesi prima della movimentazione verso il Regno Unito e l’Irlanda e 120 giorni dopo la vaccinazione per l’introduzione in Svezia.

I Laboratori riconosciuti in Italia sono:


•Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Via Romea 14\A 35020 Legnano ( PD)
•Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise Via Campo Boario 64100 Teramo
•Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana Via Appia Nuova 1411 00178 Roma Capannelle.

E' possibile visualizzare l’elenco aggiornato dei laboratori riconosciuti dall’UE e dai Paesi Terzi sul sito dell'Unione europea.

Nel passaporto devono essere attestati, dal veterinario privato, i trattamenti effettuati prima della movimentazione nei confronti delle zecche e dell’echinococco secondo le modalità individuate dalle rispettive norme nazionali dei Paesi di destinazione.

Si ricorda che la titolazione degli anticorpi non va rinnovata per gli animali che, dopo la titolazione, siano stati regolarmente rivaccinati senza interruzione del protocollo di vaccinazione prescritto dal laboratorio di fabbricazione.

Per quanto concerne i furetti movimentati al seguito dei viaggiatori si precisa che gli animali devono essere identificati tramite microchip e muniti del passaporto comunitario attestante l’esecuzione della vaccinazione antirabbica in corso di validità nonché l’avvenuto trattamento preventivo antiparassitario nei confronti delle zecche e dell’echinococco secondo le norme nazionali.

Si ricorda che l’introduzione dei cani e dei gatti nel Regno Unito , per un periodo di 5 anni dall’entrata in vigore del Regolamento 998\2003 ( 2 ottobre 2003) è soggetta di fatto a tutte le condizioni del Pet Travel Scheme di cui si tratta nella sezione Verso il Regno Unito ; i certificati finora utilizzati per gli animali devono essere ovviamente sostituiti dal passaporto comunitario.

E’ vietato introdurre nel Regno Unito, Svezia, Irlanda e Malta cani e gatti di età inferiore ai 3 mesi .

Si consiglia comunque, per quanto concerne le disposizioni per la movimentazione degli animali verso Gran Bretagna, Svezia, Irlanda e Malta, di consultare, prima di programmare il viaggio con il proprio animale, anche i seguenti siti per ulteriori informazioni:


•Irlanda
•Svezia
•Gran Bretagna
•Malta


Informazioni per i proprietari
Dal 1 gennaio 2012 entrano in vigore nuove norme per portare animali domestici nel Regno Unito. Per approfondire consulta l'opuscolo informativo Bringing pets into the UK after 1 January 2012, pubblicato alla pagina del DEFRA - Travelling with pets.

Le informazioni che seguono sono valide fino al 2011.

I proprietari di cani e gatti che vogliano recarsi con i loro amici animali nel Regno Unito devono sapere:

1. Cosa fare prima di partire
2. Costi
3. Rotte e compagnie di trasporto


1. Cosa fare prima di partire


Il Pet Travel Scheme - Progetto pilota prevede l'esecuzione di precise procedure e il possesso di specifiche certificazioni di accompagnamento:



•Microchip
•Vaccinazione antirabbica
•Analisi del sangue
•Trattamento contro determinati parassiti
•Certificati
Il microchip deve essere applicato prima della vaccinazione e dell'analisi del sangue.
Effettuata l'analisi del sangue, dovrà trascorrere un periodo di almeno sei mesi prima che l'animale possa entrare nel Regno Unito per la prima volta. Durante questo periodo l'animale non potrà comunque essere portato in Paesi diversi da quelli che aderiscono al progetto pilota.
Dopo aver applicato il microchip, aver praticato la vaccinazione e l'analisi del sangue è necessario dotarsi del certificato sanitario ufficiale [Fac-simile del certificato sanitario (pdf, 13 KB)] che attesti l'idoneità dell'animale ad essere inviato nel Regno Unito. Il certificato può essere rilasciato solo dal Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale competente.

Informazioni sui Servizi veterinari delle ASL possono essere richieste agli Assessorati Regionali alla Sanità.


Al momento dell'imbarco verso l'Inghilterra il personale delle compagnie di trasporto, incaricato dei controlli dalle autorità britanniche, richiederà al proprietario di firmare una dichiarazione che l'animale non è stato fuori da tali paesi nei sei mesi precedenti l'ingresso nel Regno Unito.

Dopo il primo ingresso, se i richiami delle vaccinazioni sono stati effettuati regolarmente alla scadenza annuale, l'animale potrà viaggiare liberamente con la frequenza desiderata dal proprietario.


Microchip

Tipo di microchip
Il microchip è un dispositivo permanente di identificazione che deve essere applicato sotto la pelle dell'animale.
Le autorità britanniche raccomandano che venga usato il tipo conforme alla Norma ISO (International Standards Organisation) 11784 o norma ISO 11785 Allegato A.
Possono, tuttavia, essere utilizzati anche microchip diversi da quelli indicati, ma in tal caso il proprietario dell'animale dovrà fornire il lettore adatto al medico Veterinario che esegue l'impianto del microchip, al medico veterinario che rilascia il certificato sanitario e al personale designato ai controlli dalle Autorità britanniche.

Il numero del microchip che identifica l'animale dovrà essere riportato sulla documentazione sanitaria che accompagnerà l'animale.

Impianto del microchip
Il microchip può essere impiantato in qualsiasi momento, ma è assolutamente necessario che ciò avvenga prima della vaccinazione contro la rabbia e prima dell'analisi del sangue.
Il microchip può essere impiantato sia da un medico veterinario libero professionista che dai Servizi Veterinari delle ASL che siano dotati della necessaria attrezzatura.
Informazioni sui medici veterinari liberi professionisti che possono impiantare i microchip potranno essere richieste agli Ordini Provinciali dei Medici Veterinari.


Vaccinazione antirabbica

Quando fare la vaccinazione
L'animale per essere vaccinato deve avere almeno 3 mesi.
La vaccinazione può essere fatta in qualsiasi momento, ma solo dopo aver impiantato il microchip.
Se un animale è stato già vaccinato contro la rabbia, ma non gli è stato applicato alcun microchip, il veterinario dovrà prima applicare il microchip e poi rivaccinarlo. In tal modo si sarà sicuri che l'animale è correttamente identificabile al momento della vaccinazione.

Chi può praticare la vaccinazione
La vaccinazione può essere praticata da un veterinario libero professionista o dal Servizio Veterinario della ASL.
Il veterinario rilascerà un certificato di avvenuta vaccinazione in cui dovrà essere riportato il numero del microchip.

Tipo di vaccino
La vaccinazione antirabbica deve essere praticata utilizzando un vaccino inattivato di almeno un'unità antigenica per dose (norma OMS).


Analisi del sangue

Dopo 30 giorni dalla vaccinazione l'animale deve essere sottoposto ad un'analisi del sangue per assicurarsi che il vaccino ha dato all'animale sufficiente protezione contro la rabbia. Il prelievo può essere praticato da un veterinario libero professionista o dal Servizio Veterinario della ASL.
Il campione di sangue dovrà essere inviato, a cura del veterinario che ha praticato il prelievo, a un laboratorio ufficiale per i necessari accertamenti per la titolazione degli anticorpi per la rabbia.
Al momento attuale in Italia gli unici laboratori autorizzati ad eseguire tali analisi del sangue sono:

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Via Romea 14/A
I-35020 Legnaro
Tel / Fax: +39.49.8084 259 / 8830 530
E-mail: [email protected]

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise G Caporale
Via Campio Boario
I-64100 Teramo
Tel /Fax: +39.861.3321/ 332251
E-mail: [email protected]

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana
Via Appia Nuova 1411
I-00178 Roma Capannelle
Tel / Fax: +39.6.79099 1 / 79340724
E-mail: [email protected]


Considerata la capacità limitata per le analisi del sangue si consiglia di chiedere informazioni al proprio veterinario sui tempi di attesa in modo che, nel caso questi fossero molto lunghi, si possa decidere di rimandare la vaccinazione e programmare meglio la partenza.

Nel caso in cui dall'esito dell'esame sierologico risultasse che il vaccino non ha dato sufficiente protezione contro la rabbia (titolo di anticorpi neutralizzanti inferiore a 0,5UI/ml), si dovrà ripetere la vaccinazione e quindi l'analisi del sangue.


Trattamento contro determinati parassiti

I cani e i gatti devono essere sottoposti a trattamento contro la tenia (Echinococcus multilocularis) e le zecche.
Il trattamento, che può essere praticato sia dai veterinari liberi professionisti sia dai Servizi Veterinari delle ASL, deve essere eseguito in modo tale che al momento dell'imbarco su traghetto o su treno verso l'Inghilterra siano trascorse non meno di 24 ore e non più di 48 ore.

Il veterinario rilascerà un certificato dell'avvenuto trattamento [Fac-simile del certificato di trattamento contro i parassiti (pdf, 11 KB)] che dovrà essere esibito al momento dei controlli da parte degli addetti delle compagnie di trasporto. Il trattamento contro i parassiti dovrà essere ripetuto ad ogni ingresso nel Regno Unito.


Certificati

Per accedere nel Regno Unito i cani e gatti a seguito di viaggiatori devono essere scortati dai seguenti documenti:



•Certificato sanitario


•Certificato sanitario [Fac-simile del certificato sanitario (pdf, 13 KB)]
che attesta l'idoneità dell'animale sulla base della certificazione dell'avvenuta vaccinazione per la rabbia e del risultato dell'accertamento sierologico.
Il certificato sanitario può essere rilasciato solamente dal Servizio Veterinario della ASL competente.


•Certificato per i trattamenti contro i parassiti [Fac-simile del certificato di trattamento contro i parassiti (pdf, 11 KB)]
Certificato che attesta che l'animale è stato trattato contro la tenia (Echinococcus multilocularis) e le zecche.
Può essere rilasciato da un veterinario libero professionista o dal Servizio Veterinario della ASL.
Si raccomanda di controllare che il certificato riporti la data e l'ora in cui è avvenuto il trattamento e di fare in modo che al momento dell'imbarco verso l'Inghilterra non siano trascorse meno di 24 ore e non più di 48 dall'ora dichiarata.


•Dichiarazione
Prima dell'imbarco sarà chiesto ai proprietari di firmare una dichiarazione che l'animale, durante i sei mesi prima dell'imbarco, non è stato fuori dai Paesi che aderiscono al Pet Travel Scheme.

2. Costi

Tutte le spese relative all'impianto del microchip, alla vaccinazione, all'analisi del sangue sono a carico del proprietario dell'animale.


3. Rotte e compagnie di trasporto

Le autorità britanniche hanno segnalato che i cani e i gatti, a seguito di viaggiatori, potranno entrare nel Regno Unito esclusivamente attraverso le rotte e con le compagnie di trasporto indicate di seguito.
Non è possibile portare cani e gatti nel Regno Unito con barche o aerei privati.

Considerato che alcuni collegamenti sono operativi solo in determinati periodi dell'anno, si consiglia, prima di partire, di contattare direttamente le compagnie di trasporto.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sui collegamenti è possibile contattare il PETS Helpline.

Via mare dal Belgio
Ostenda -Dover Hoverspeed

Via mare dalla Francia
Caen o ST. Malo -> Portsmouth Brittany Ferries
Calais - Dover Hoverspeed, P&O Stena e SeaFrance
Cherbourg - Poole Brittany Ferries
Cherbourg o Le Havre -> Portsmouth P&O Portsmouth
Roscoff - Plymouth Brittany Ferries

Attraverso il Tunnel della Manica
Calais (Coquelles) -> Folkstone (Cheriton) Eurotunnel Shuttle Service (no Eurostar)

Via Mare dalla Spagna
Santander -> Portsmouth - Brittany Ferries

Via aerea dall'Italia
Milano Linate -> Londra Heathrow BMI British Midland(*) - Tag Aviation (*) Roma Ciampino -> Londra Heathrow Tag Aviation (*)
(*) Trattandosi di voli charter è necessario prenotare

Verso Paesi Terzi
Le condizioni sanitarie per le introduzioni di animali al seguito in Paesi Terzi (cioè non facenti parte dell’Unione Europea) sono stabilite dal Paese terzo stesso, pertanto, si consiglia di contattare l’ambasciata del Paese terzo in Italia o direttamente l’Autorità del Paese verso cui si intende andare.

È utile ricordare che in alcuni Paesi terzi ci sono leggi molto severe che prevedono, ad esempio, che il cane venga messo in quarantena in una struttura sanitaria e quindi separato dal proprio padrone anche per lunghi periodi, si consiglia, a tal fine, di acquisire ogni utile informazione con molto anticipo.

Elenco di siti di riferimento di alcuni Paesi stranieri dove è possibile trovare informazioni dettagliate sull'introduzione di animali nel rispettivo territorio. In alcuni casi si tratta di siti non ufficiali, ma egualmente utili per reperire notizie.

•Argentina


•Australia


•Canada - cani


•Canada - gatti


•Cipro


•Corea


•Finlandia


•Giappone - Animal Quarantine Service


•Hong Kong


•Israele


•Norvegia


•Nuova Zelanda


•Singapore


•Sry Lanka


•Svezia


•Svizzera


•USA
Campagna di comunicazione contro l'abbandono dei cani 2012
L’abbandono dei cani, oltre ad essere un gesto incivile e un reato perseguito in Italia ai sensi dell’art.727 del Codice penale con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro, rappresenta la causa primaria del randagismo.

Il fenomeno del randagismo implica una serie di importanti conseguenze dal punto di vista igienico, sanitario e sociale. Basti pensare, ad esempio, ai numerosi incidenti stradali causati dal vagabondare di animali randagi e alle possibili patologie da questi trasmesse al bestiame e all’uomo. Contrastare, quindi, l’abbandono dei cani è l’obiettivo della campagna lanciata dal Ministero della Salute anche nel 2012.

OBIETTIVI

•Diffondere la cultura del possesso responsabile, contrastando l’abbandono dei cani
•Informare che l’abbandono di un cane costituisce un reato per il quale è prevista un’ammenda o l’arresto (Art. 727 Cod. Penale)

TARGET

•La popolazione generale, in particolare, i proprietari di cani

STRUMENTI E MEZZI

•Spot TV di 30” e Spot radiofonico di 30” che verranno trasmessi sugli spazi gratuiti delle emittenti RAI messi a disposizione per le pubbliche amministrazioni


•Informazione on line sul sito www.salute.gov.it

TONO E MESSAGGIO

Il claim “Chi abbandona un cane lo condanna” focalizza immediatamente il problema chiamando direttamente in causa il proprietario del cane. L’affermazione va letta unitamente al testo che segue immediatamente “E’ un gesto di inciviltà e un reato” che sostiene le ragioni anche non sentimentali del comportamento da stigmatizzare. Nel testo è, inoltre, presente il richiamo informativo al fatto che la maggior parte dei cani abbandonati è destinata ad una sorte drammatica: morire di fame e di sete o ad essere investita dalle automobili lungo le strade.



DURATA DELLA CAMPAGNA

L’attività di comunicazione si concentrerà nelle settimane in prossimità del periodo di “esodo” verso le destinazioni di villeggiatura, dal 25 giugno al 10 luglio. Si è deciso di realizzare la campagna in questo periodo in considerazione del fatto che il fenomeno del randagismo si acuisce in modo evidente nel periodo estivo, quando si toccano i picchi massimi di abbandoni dovuti alla difficoltà di gestire la presenza dell’animale in villeggiatura.

spero di esservi stato di aiuto fonde presa dal web dal sito ministero della salute

 
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