POSSIBILE SOLUZIONE PER EVITARE I CIRCHI CON GLI ANIMALI...

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saro61
CAT_IMG Posted on 14/10/2012, 17:03     +1   -1







POSSIBILE SOLUZIONE PER EVITARE I CIRCHI CON GLI ANIMALI...E' UN PO' LUNGA MA CREDO VALGA LA PENA DI LEGGERE.
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SOLUZIONI E PROPOSTE:



Iniziamo col dire che, ogni circo, prima di arrivare nei nostri comuni chiede l'autorizzazione al Sindaco per attendarsi sul suolo comunale.

Ad oggi, ma posso sbagliarmi, mi risulterebbe che nessun comune abbia pensato di opporsi già nella fase della richiesta di attendamento poichè gli unici ricorsi ai TAR si riferiscono ad ORDINANZE per le quali i circensi hanno fatto opposizione.



Al di là del caso del comune di Alessandria ( e non credo la diatriba sia conclusa) tutti gli altri comuni sono stati costretti dal TAR a ritirare le ordinanze ma vi e' una SENTENZA DELLA CASSAZIONE alla i sindaci potrebbero appellarsi qualora i circensi si oppongano vedendosi negato anche il solo attendamento poichè la CASSAZIONE dichiara espressamente:



"SENTENZA DELLA CASSAZIONE IN MATERIA DI CRIMINI CONTRO GLI ANIMALI. IL DELITTO DI MALTRATTAMENTO E' APPLICABILE IN OGNI SITUAZIONE DI NONCURANZA AI BISOGNI ETOLOGICI DI CIASCUNA SPECIE ANIMALE. CIO' VALE QUINDI NELL'AMBITO DI OGNI ATTIVITA' CON USO DI ANIMALI (ALLEVAMENTO, TRASPORTO, MACELLAZIONE, CACCIA, PESCA, SPERIMENTAZIONE, ECC.)




La Corte di Cassazione, sezione III Penale, con sentenza del 6 marzo (depositata il 26 marzo 2012, n. 11606) ha stabilito un principio fondamentale in materia di crimini contro gli animali, ovvero che tutti gli animali possono essere vittime del delitto di maltrattamento di cui all’articolo 544 ter del Codice penale, al di là del fatto se siano o meno oggetto di un’attività speciale, come la caccia, la sperimentazione o i circhi in quanto ‘‘l'articolo 19ter delle disposizioni di coordinamento del Codice penale non esclude in ogni caso l'applicabilità delle disposizioni del Titolo IX-bis del Libro Secondo del Codice penale all'attività circense ed alle altre attività menzionate, ma esclusivamente a quelle svolte nel rispetto delle normative speciali che espressamente le disciplinano”.



LA PAROLA CHIAVE E' "OGNI ATTIVITA'" E QUELLA CIRCENSE LO E'!



E LA SENTENZA CONTINUA:



Proprio in materia di circhi, prosegue la Cassazione vista la lacunosità del quadro normativo di riferimento, fermo a una legge del 1968 che ne riconosce la funzione sociale, oltre che le linee guida della Cites, l’ambito di operatività dell'articolo 19 ter disp. coord. C.P., viene di molto ridimensionato ed è quindi applicabile il maltrattamento.



ED INOLTRE:





I circhi dovrebbero inoltre rispettare quanto stabilito dalla “Convenzione Internazionale di Washington sul commercio di specie in via di estinzione” ed i cui reati sono in Italia previsti dalla Legge 150/92. La stessa Legge così come modificata dalla Legge n. 426 del 9.12.98, consente ai circhi di detenere animali pericolosi (ex: Decreto Interministeriale 19.4.1996) solo se “dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri fissati previamente dalla Commissione Scientifica….” L’Autorità scientifica del Ministero dell’Ambiente, in data 10.5.2000, ha fissato i criteri di detenzione per molti gruppi di animali considerati dalla legislazione italiana “pericolosi”. Secondo l’Autorità del Ministero dell’Ambiente il mancato rispetto di tali criteri contempla peraltro situazioni sanzionabili ai sensi dell’art. 727 C.P. Sempre la Legge 150/92 prevede, con il recente Decreto del Ministero dell’Ambiente del 3 maggio 2001, anche per i circhi l’obbligo di compilazione del registro di detenzione delle specie animali contemplate dalla Convenzione di Washington

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Gli scarichi dei reflui, sia civili che delle stalle, devono inoltre rispettare quanto previsto dal Decreto Legislativo dell’11 maggio 1999 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, mentre i rifiuti solidi devono essere eliminati secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

I circhi devono inoltre rispettare quanto previsto del D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 sull’obbligo di vigilanza veterinaria in quanto impianti speciali adibiti al concentramento di animali che possono costituire pericolo per la diffusione di malattie infettive e diffusive.

Gli allevamenti di animali sono inoltre compresi nell’elenco delle industrie insalubri d prima classe, di cui al Decreto 5 settembre 1994, e come tali “debbono essere isolati nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni” così come stabilito dall’art. 216 del Testo Unico delle Leggi sanitarie

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I Circhi devono rispettare le norme di sicurezza relative agli impianti elettrici, così come disciplinato dal D.P.R. 547/55.


Il trasporto degli animali a fini commerciali deve essere autorizzato dall’Ausl di competenza in base al D.P.R. 320/54 , mentre per i trasposti superiori ai 50 Km vale anche il Decreto Legislativo 532/92 e successive modifiche ed integrazioni.



E POI....



La legge che regolamenta le attività circensi risale al 1968 ed in questi 44 anni tante cose sono cambiate in tema di MINORI!

C'è tutta una giurisprudenza che regolamenta la tutela dei minori e fior di addetti ai lavori ( psicologi e psichiatri infantili ) hanno fatto importanti ricerche su quanto sia pericoloso il messaggio che il circo da ai nostri bambini.

ANCHE QUESTO E' UN ELEMENTO CHE, PRIMA LA POLITICA PER CAMBIARE LE LEGGI E POI LA MAGISTRATURA AFFINCHE' LE POSSA APPLICARE, NON VA SOTTOVALUTATO COME MOTIVAZIONE AL "RIFIUTO DI FAR ATTENDARE I CIRCHI".



COSA FARA' LA FEDER F.I.D.A. ?



Abbiamo pensato di contattare tutti i sindaci che, ad oggi, si sono espressi contro il circo con animali per proporgli di riunirsi in una sorta di comitato:



"UNIONE DEI COMUNI PRO CIRCHI SENZA ANIMALI"



Siamo sicuri che, se la politica inizierà a valutare questo NUOVO FENOMENO, dovrà iniziare a pensare a rimettere mano a quella VECCHIA LEGGE!





Presidente Feder F.I.D.A. onlus

Loredana Pronio

fonde da facebook
pubblicata da Loredana Pronio il giorno Venerdì 12 ottobre
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0 replies since 14/10/2012, 17:03   29 views
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